Fideiussione con beneficio d’escussione
La fideiussione è una garanzia personale posta su un prestito, con la quale una terza persona si impegna ad assolvere al pagamento nel caso in cui il debitore originario diventi inadempiente.
Nella fideiussione con diritto di escussione, il garante: fideiussore è obbligato all’adempimento solo dell’importo che resta dopo l’escussione del debitore garantito.
Per beneficio di escussione (”beneficium excussionis” già noto al diritto romano) si intende il diritto, da parte di un debitore che non sia unico obbligato ad eseguire una determinata prestazione, di pretendere che il creditore, prima di agire esecutivamente nei suoi confronti, rivolga la propria pretesa verso un altro debitore.
Nel caso della fideiussione, questo diritto viene esercitato dal garante nei confronti del debitore originario.
Quindi, il fideiussore convenuto in giudizio per l’adempimento dal creditore senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottoporre ad esecuzione.
che resta dopo l’escussione del debitore garantito. Rimane in discussione se
il creditore debba chiedere l’adempimento prima al debitore garantito e -
solo dopo l’eventuale rifiuto di questo – rivolgersi al fidejussore, o se il
creditore possa decidere – alla scadenza – verso quale obbligo agire.
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